Un mini Codice per correggere il Codice dei contratti
Dal Consiglio dei Ministri uno schema di Decreto Legislativo di 89 articoli che modificano il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)
BIM obbligatorio oltre i 2 milioni di euro
Altra modifica “politica” riguarda l’art. 43 del Codice dei contratti che al comma 1, nella sua attuale versione, dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale”.
In questo caso il Governo ha deciso di “abbassare” l’asticella prevedendo l’obbligo di BIM
- per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro;
- per importi superiori alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), del Codice (attualmente euro 5.538.000) in caso di interventi su edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”).
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