Modifiche significative ai documenti di gara: interviene ANAC
Un parere di precontenzioso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce cosa devono fare le stazioni appaltanti nel caso di modifiche significative ai documenti di gara
Il caso di specie
Nel caso oggetto dell’istanza, il partecipante alla procedura censurava la proposta di aggiudicazione disposta nei confronti di un altro concorrente, in ragione del fatto che il punteggio attribuito all’offerta economica sarebbe stato calcolato non sulla base di quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, bensì applicando una diversa formula contenuta in uno degli avvisi di chiarimento.
Secondo l’istante, dunque, la formula di cui ai chiarimenti non era meramente esplicativa, come dichiarato dalla stazione appaltante, ma modificativa della lex specialis e qualora l’amministrazione avesse applicato la formula di cui al capitolato, l’esito della gara sarebbe stato differente e l’istante sarebbe stato aggiudicatario del contratto.
La vicenda si può riassumere nel seguente modo:
- l’art. 6.2 della legge di gara, nel delineare le modalità di presentazione dell’offerta e i relativi moduli con riferimento all’offerta economica rinviava alla «Scheda Componente Economica dove riportare il Ribasso percentuale unico»;
- il successivo art. 6.3 disponeva che “l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1 del Codice […] i punti assegnati in ragione del prezzo offerto saranno attribuiti sulla base della seguente formula: Punteggio offerta economica = (offerta minima/offerta in esame) x 15. Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica”;
- con avviso pubblico del 20 ottobre 2023 la stazione appaltante comunicava una proroga dei termini di presentazione dell’offerta al 20 novembre 2023, in quanto “per mero errore materiale non sono stati inseriti gli slot relativi all’offerta tecnica ed economica denominati «Relazione tecnico descrittiva» e «Modello Offerta Economica»”;
- con avviso di chiarimenti del 23 ottobre 2023, pubblicato sul sito della stazione appaltante, l’amministrazione dichiarava che: «Il presente documento è stato redatto per esplicitare i contenuti del Capitolato Speciale d’Appalto ed è finalizzato a meglio illustrare i criteri di aggiudicazione riportati all’Art. 6.3 “Criteri di aggiudicazione del Capitolato” e le modalità di attribuzione dei punteggi per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1 del Codice» e, per quanto concerne la presente controversia, stabiliva che: «Per l’elemento prezzo, riportato all’art. 6.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, si precisa che la formula riportata “Punteggio offerta economica = (offerta minima / offerta in esame) x 15” è definita sui prezzi ottenibili dai ribassi effettuati dagli operatori economici in sede di offerta e l’importo a base d’asta. Tuttavia, al fine di creare una connessione diretta tra il ribasso offerto in sede di gara ed il punteggio massimo offerto dalla commissione, è possibile adoperare in maniera del tutto equivalente la seguente formula: PE,i = PE,max x Vi. Dove: PE,i= Punteggio economico assegnato all’operatore i-esimo; PE,max= Punteggio economico massimo assegnabile (=15); Vi= Coefficiente dell’offerta del concorrente i-esimo (0 < Vi ≤ 1)»;
- con avviso del 21 novembre 2023, l’amministrazione disponeva una ulteriore proroga del termine per l’apertura delle buste dovuta ad un malfunzionamento del portale MEPA.
Prima dell’attivazione del parere di precontenzioso, l’istante sollevava all’amministrazione il “vizio formale” secondo cui la modifica avrebbe necessitato di una ripubblicazione della disciplina di gara. A questo la stazione appaltante rispondeva di aver operato nel rispetto dei principi di economicità e di risultato, il quale rappresenta la naturale declinazione del principio eurocomunitario della prevalenza della sostanza sulla forma, uno dei pilastri su cui è costruita la disciplina comunitaria in tema di appalti pubblici.
Con riferimento alla presunta illegittimità sostanziale, la stazione appaltante rappresentava che il chiarimento contestato era dovuto al fatto che la regola avrebbe potuto ingenerare dubbi interpretativi in merito alla modalità di presentazione dell’offerta economica da parte dei concorrenti (in termini di ribasso unico percentuale o importo complessivo offerto).
Documenti Allegati
Delibera ANAC 20 marzo 2024, n. 147IL NOTIZIOMETRO