Modifiche significative ai documenti di gara: interviene ANAC
Un parere di precontenzioso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce cosa devono fare le stazioni appaltanti nel caso di modifiche significative ai documenti di gara
Come la pensa l’Anticorruzione
ANAC ha preliminarmente ricordato i contenuti del citato art. 92 del Codice dei contratti e che, per giurisprudenza pacifica, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire integrazione o rettifica della lex specialis di gara.
I chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili solo se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso
Anche l’errore materiale non è emendabile con lo strumento dei chiarimenti, in quanto, secondo la giurisprudenza, «l’errore materiale o l’omissione commessa nella lex specialis richiede una apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento»
In difetto di ciò non è consentito nemmeno all'amministrazione aggiudicatrice o alla Commissione di gara di disapplicare o riformare le disposizioni della lex specialis. Costituisce, infatti, ius receptum il principio in base al quale le regole stabilite discrezionalmente dalla stazione appaltante negli atti di gara (bando, disciplinare ed allegati) vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa Amministrazione, tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che:
- ne è impedita la successiva disapplicazione;
- la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni.
Le regole poste nell’avviso di gara costituiscono, infatti, la garanzia dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
Occorre, inoltre, considerare che nelle gare d'appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza e che l'interpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli articoli1362 e ss. c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale.
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Delibera ANAC 20 marzo 2024, n. 147IL NOTIZIOMETRO