Mutamento di destinazione d’uso: come si applica la disciplina prevista dal Salva Casa?
Le nuove Linee Guida del MIT chiariscono ambiti e modalità applicative dell'art. 23-ter del Testo Unico Edilizia dopo le modifiche apportate dal DL Salva Casa
Cambio destinazione d’uso: condizioni e vincoli
L’articolo 23-ter del Testo Unico Edilizia specifica che i Comuni possono imporre “specifiche condizioni” per regolamentare il cambio di destinazione d’uso. Tali condizioni devono:
- essere oggettive e non discriminatorie;
- essere specifiche, e, quindi, non potranno essere implicitamente desunte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- sorrette da un’adeguata motivazione.
Ne derivano tre obiettivi:
- possono limitare, in relazione a specifiche e motivate esigenze, l’operatività della legge statale, la quale, in loro assenza, consente senz’altro il mutamento di destinazione d’uso orizzontale (comma 1-bis) e il mutamento verticale (comma 1- ter) di una singola unità immobiliare, nel rispetto delle normative di settore;
- possono consentire la piena operatività della legge statale, qualora gli strumenti urbanistici comunali siano abilitati a individuare specifiche zone ove applicare la disciplina in commento anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate (comma 1-quater);
- possono modulare l’operatività della legge statale, nell’ipotesi di apposizione della speciale condizione volta a consentire il mutamento di destinazione d’uso verticale di una singola unità immobiliare soltanto in conformità alla forma di utilizzo prevalente nell’immobile.
Un esempio pratico riguarda il mutamento d’uso di immobili situati in zone di particolare valore storico o urbanistico, dove i comuni possono stabilire restrizioni per salvaguardare il contesto.
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