Mutamento di destinazione d’uso: come si applica la disciplina prevista dal Salva Casa?

Le nuove Linee Guida del MIT chiariscono ambiti e modalità applicative dell'art. 23-ter del Testo Unico Edilizia dopo le modifiche apportate dal DL Salva Casa

di Redazione tecnica - 02/02/2025

Oneri urbanistici: le deroghe

Una delle innovazioni più rilevanti del Decreto riguarda la deroga dagli oneri urbanistici. Il mutamento di destinazione d’uso cd. verticale relativo ad una singola unità immobiliare di cui al comma 1-ter non è infatti assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi, né al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, fermo restando il pagamento di quelli di urbanizzazione secondaria.

La ratio della disposizione è quella di introdurre una semplificazione per agevolare i cambi d’uso rilevanti per singole unità immobiliari, ad esclusione di quelle rurali, giustificata dalla circostanza che nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, il mutamento avviene tendenzialmente in un contesto già urbanizzato, ove l’incremento del carico urbanistico si presume compensato o ridimensionato.

Diversamente, ai sensi del terzo periodo del comma 1-quater, continua ad essere dovuto, ove previsto e nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria

 

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