Nullità dei contratti stipulati da società di ingegneria con privati: interviene la Corte Costituzionale

La decisione della Consulta: sono pienamente validi i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Legge Mercato e Concorrenza 2017

di Redazione tecnica - 04/12/2024

Esercizio dell'attività professionale in forma associata: l'evoluzione normativa

In via preliminare, la Consulta ha ripercorso l’articolata evoluzione del quadro normativo che ha condotto alla introduzione dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017.

Tali disposizioni si raccordano all’art. 24 della legge n. 266 del 1997, il cui comma 1 ha previsto l’abrogazione del divieto disposto dall’art. 2 della legge n. 1815 del 1939, norma quest’ultima, a sua volta, correlata con l’art. 1 della medesima legge.

Occorre dunque, spiegano i giudici costituzionali, risalire alla legge n. 1815 del 1939, oggi integralmente abrogata, la cui interpretazione giurisprudenziale si è orientata nel senso di una limitazione dell’esercizio dell’attività professionale all’ipotesi degli studi associati, «ove ad un contratto associativo con rilevanza interna, si sovrappone[va] il principio della personalità della prestazione professionale nei rapporti con i clienti».

Il ricorso alla forma delle società di persone veniva riconosciuto per fini meramente strumentali, quali la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario, delle spese di studio, dell’uso di beni condivisi.

La violazione del divieto, tramite la stipula di contratti d’opera intellettuale con società alle quali era inibito l’esercizio dell’attività professionale, comportava la nullità dei contratti, ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., per contrarietà alle norme imperative, di cui agli artt. 2 della legge n. 1815 del 1939 e 2231 cod. civ., in base al quale «[q]uando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione».

Il superamento della disciplina del 1939 ha avuto luogo gradualmente attraverso un processo di apertura dell’attività professionale, da parte di soggetti costituiti nelle forme societarie, che ha inizialmente interessato ambiti settoriali. In particolare, con riferimento alle società di ingegneria, si segnalano due gruppi di discipline:

  • dapprima, sono state previste società di ingegneria costituite nelle due forme del commercial e del consulting engineering. A queste era permesso concludere contratti che non avessero a oggetto un’opera di progettazione di ingegneria civile interamente rientrante nell’attività professionale tipica dell’ingegnere o dell’architetto, sicché l’apporto intellettuale di tali professionisti doveva essere solo uno dei fattori del più complesso risultato promesso;
  • con la legge n. 109 del 1994, si è consentito l’esercizio dell’attività professionale a società di ingegneria costituite nelle forme delle società di capitali o cooperative, permettendo loro di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

Le norme della citata legge n. 109/1994 sono state, di seguito, abrogate e riprodotte nei codici dei contratti pubblici, che si sono succeduti nel tempo, e nei relativi regolamenti di attuazione.

Successivamente è intervenuta la legge n. 266 del 1997. L’art. 24, comma 1, di tale legge ha abrogato l’art. 2 della legge n. 1815 del 1939, eliminando, in generale, il divieto di costituire società professionali e di esercitare l’attività professionale nelle forme delle società di persone, di capitali e cooperative. Il comma 2 inoltre prevedeva la redazione di un regolamento attuativo, mai emanato.

Il quadro normativo si completa con l’art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011 che ha abrogato integralmente la legge n. 1815 del 1939, non limitandosi, comunque, a svolgere una funzione demolitiva, ma in chiave costruttiva a regolamentare la costituzione delle società di professionisti e l’esercizio in tale forma dell’attività, facendo, nondimeno, salve le tipologie associative e societarie già in precedenza disciplinate da altre leggi.

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