Nullità dei contratti stipulati da società di ingegneria con privati: interviene la Corte Costituzionale
La decisione della Consulta: sono pienamente validi i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Legge Mercato e Concorrenza 2017
La decisione della Consulta
Alla luce del richiamato quadro normativo, devono ritenersi non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 41, commi secondo e terzo, Cost.
Anzitutto, occorre precisare che i commi 148, secondo periodo, e 149 dell’art. 1 della legge n. 124 del 2017 non hanno efficacia ex tunc per cui non sono retroattive. Il secondo periodo del comma 148 si riferisce, infatti, ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017. Parimenti, il comma 149 abroga ex nunc l’art. 24, comma 2, della legge n. 266 del 1997, posto che le norme che producono un effetto abrogativo hanno sempre efficacia dall’entrata in vigore della legge, salvo che il legislatore disponga altrimenti.
La previsione del comma 149 sembra, dunque, rispondere all’esigenza di escludere che possa essere tardivamente emanato il d.m. di cui all’art. 24, comma 2, fonte secondaria che andrebbe a sovrapporsi a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 148.
Quanto all’art. 1, comma 148, primo periodo, della legge n. 124 del 2017, esso palesa i tratti di una norma di interpretazione autentica.
A fronte delle richiamate incertezze interpretative in merito ai contratti conclusi da società di professionisti, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, il significato sostenuto dal legislatore con l’art. 1, comma 148, primo periodo, della legge n. 124 del 2017 può ritenersi compatibile con il testo dell’art. 24 della legge n. 266 del 1997, ricostruito a livello sistematico.
L’art. 1, comma 148, primo periodo, della legge n. 124 del 2017 ha voluto, dunque, «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore», correggendo quella che era una imperfezione del dato normativo, che non aveva previsto le conseguenze dell’eventuale mancata adozione della disciplina secondaria. In particolare, il legislatore ha inteso chiarire che l’omessa previsione di tale disciplina secondaria, concernente i requisiti per l’esercizio dell’attività professionale, certamente non può inibire lo svolgimento di detta attività, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge n. 266 del 1997, ove sussista – come nel caso delle società di ingegneria costituite nelle forme delle società di capitali o cooperative – una regolamentazione di fonte legale relativa ai requisiti di esercizio dell’attività da parte di società di professionisti.
La norma interpretativa, nel riferirsi alle società di ingegneria, la cui attività professionale era già regolamentata è conforme all’istanza di un corretto esercizio delle professioni intellettuali «nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale, garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del professionista».
Risultano, pertanto, tutelate le esigenze riconducibili ai limiti dell’iniziativa economica privata, di cui all’art. 41, secondo comma, Cost.
Una volta assicurate tali istanze, la nullità non appare necessaria e, anzi, si palesa un rimedio sproporzionato al fine di assicurare la tutela dell’utilità sociale e degli altri interessi contemplati dal secondo comma dell’art. 41 Cost.
Contratti stipulati dalle società di ingegneria sono pienamente validi
Pertanto, l’affermata validità dei contratti stipulati con soggetti privati da società di ingegneria costituite nelle forme delle società di capitali o di società cooperative:
- rispetta i limiti di cui all’art. 41, secondo comma, Cost.
- è coerente con una piena tutela della libera iniziativa economica privata, di cui all’art. 41, primo comma, Cost., anche per come interpretato alla luce dei principi concorrenziali desumibili dal diritto dell’Unione europea. Nella normativa del diritto dell’Unione europea, gli obiettivi di tutela dei destinatari di servizi, di garanzia della qualità dei servizi e di tutela della salute costituiscono, infatti, motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni alle libertà garantite dal diritto dell’Unione, ma non a vietarne del tutto l’esercizio.
Quanto agli altri interessi implicati, a fronte dell’efficacia ex tunc della norma interpretativa, occorre rilevare che l’art. 1, comma 148, della legge n. 124 del 2017, non soltanto non è irragionevole, in quanto persegue l’obiettivo di correggere, per quanto possibile, una imperfezione della tecnica legislativa, evitando che si traggano indebiti vantaggi da un «effet d’aubaine», dovuto a tale imperfezione, ma oltretutto non frustra interessi giuridicamente rilevanti o, comunque, meritevoli di tutela, né lede l’art. 24 Cost.
La norma di interpretazione autentica garantisce, infatti, che sia preservata la validità di contratti, la cui conclusione è idonea a ingenerare un affidamento sulla loro vincolatività ed efficacia. Per converso, non si può configurare un affidamento nella nullità del contratto.
Per le ragioni esposte, deve, dunque, ritenersi non irragionevole, né lesiva degli artt. 24 e 41 Cost. la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 148, primo periodo, della legge n. 124 del 2017.
In conclusione, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 41, commi secondo e terzo, Cost.
Documenti Allegati
SentenzaINDICE
IL NOTIZIOMETRO