Le nuove tolleranze costruttive all’interno della modulistica edilizia
Entro il 9 maggio 2025 le Regioni dovranno adeguare la modulistica edilizia al nuovo Accordo in conferenza unificata. Tra le novità, l’approdo delle nuove tolleranze costruttive
Tra gli articoli del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) maggiormente rimaneggiati dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), figura certamente quello relativo alle Tolleranze costruttive (art. 34-bis).
Le Tolleranze dopo il Salva Casa
Un articolo relativamente giovane, visto che è stato inserito nel Testo Unico Edilizia solo nel 2020 con il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020), all’interno del quale il nuovo Legislatore ha deciso di prevedere una disciplina speciale per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.
Disciplina che introduce deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitativo che disciplinano l’altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari. In particolare, le difformità dal parametro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del:
- 2% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 m²;
- 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 m²;
- 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 m²;
- 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 m²;
- 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri m².
Su questo tema, le Linee di indirizzo e criteri interpretativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) hanno fornito importanti chiarimenti per i quali si rimanda al nostro approfondimento “Tolleranze edilizie 2025: la nuova disciplina per la gestione delle difformità”.
Va certamente ricordato che, oltre ai casi previsti dal citato art. 34-bis, rientrano tra le tolleranze – così come prevede il successivo art. 34-ter, comma 4 - anche le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali:
- non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino;
- sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990.
Documenti Allegati
Accordo conferenza unificataINDICE
IL NOTIZIOMETRO