Le nuove tolleranze costruttive all’interno della modulistica edilizia
Entro il 9 maggio 2025 le Regioni dovranno adeguare la modulistica edilizia al nuovo Accordo in conferenza unificata. Tra le novità, l’approdo delle nuove tolleranze costruttive
di
Gianluca Oreto -
31/03/2025
Modulo SCIA edilizia – Relazione tecnica di asseverazione
Le nuove tolleranze figurano anche nella relazione tecnica di asseverazione del Modulo SCIA edilizia, e più precisamente:
- nella nuova sezione “Stato legittimo” all’interno della quale
si assevera - allegando la documentazione necessaria indicata nel
quadro della documentazione allegata - che l’attuale stato di fatto
dell’immobile oggetto dell’intervento corrisponde allo stato
legittimo come risultante:
- dal/i titolo/i o dalla/e pratica/che edilizia/e, dall’avvenuto pagamento di sanzione/i pecuniaria/e e dalla/e dichiarazione/i di tolleranza di cui all’articolo 34-bis messi a disposizione da parte del titolare, come indicato/i nel Modulo 1, quadro/i g);
- dalle tolleranze di cui all’articolo 34-bis accertate con la presente Relazione tecnica di asseverazione, di cui al quadro “Dichiarazione di tolleranze di cui all’articolo 34-bis”;
- dalla sanatoria di cui al successivo quadro “Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione”.
- nella nuova sezione “Dichiarazione di tolleranze” si assevera -
allegando la documentazione necessaria indicata nel quadro della
documentazione allegata - che l’immobile/U.I. oggetto
dell’intervento presenta la/e seguente/i tolleranza/e:
- X.1. tolleranza di cui all’art. 34-bis, comma 1 e 1-ter, secondo periodo: mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura e della superficie coperta e di ogni altro parametro della singola unità immobiliare, nonché scostamento relativo alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, contenuto entro il limite del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo);
- X.2. tolleranza di cui all’art. 34-bis, commi 1-bis e 1-ter,
primo periodo: per intervento realizzato entro il 24 maggio 2024,
mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura e
della superficie coperta e di ogni altro parametro della singola
unità immobiliare, contenuto nei seguenti limiti delle misure
previste dal titolo abilitativo:
- X.2.1. 2%, per le U.I. > 500 mq di superficie utile;
- X.2.2. 3%, per le U.I. da ≤ 500 mq a ≥ 300 mq di superficie utile;
- X.2.3. 4%, per le U.I. da < 300 mq a ≥ 100 mq di superficie utile;
- X.2.4. 5%, per le U.I. da < 100 mq a ≥ 60 mq di superficie utile;
- X.2.5. 6%, per le U.I. < 60 mq di superficie utile;
- X.3. tolleranza di cui all’art. 34-bis, comma 2: irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità', nonché' diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile;
- X.4. tolleranza di cui all’art. 34-bis, comma 2-bis: per intervento realizzato entro il 24 maggio 2024, minore dimensionamento dell'edificio, mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture interne, difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere;
- X.5. tolleranza di cui all’art. 34-ter, comma 4: parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata nelle forme previste dalla legge la certificazione di abitabilità/agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Quanto alla rilevanza sismica della/e tolleranza/e sopra indicata/e, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 3-bis:
- X.6. dà atto che l’immobile interessato dalla tolleranza è ubicato in zona sismica a bassa sismicità (zone 3 e 4)
- X.7. trattandosi di immobile ubicato in zona sismica a media o
alta sismicità (zone 1 e 2), di cui all'articolo 83, attesta che la
tolleranza costruttiva sopra indicata:
- X.7.1. non ha rilevanza strutturale;
- X.7.2. ha rilevanza strutturale, rispetta le norme tecniche per
le costruzioni vigenti al momento della realizzazione
dell’intervento e che la medesima tolleranza costituisce:
- X.7.2.1. intervento rilevante nei riguardi della pubblica
incolumità di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 94-bis, e
pertanto
- X.7.2.1.1 allega l’autorizzazione sismica rilasciata in data GG/MM/AAAA prot. n.XXXX ai sensi dell’art. 94, comma 2;
- X.7.2.1.2. attesta che sulla istanza di autorizzazione presentata in data GG/MM/AAAA prot. n. XXXX si è formato il silenzio assenso per decorso dei termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis
- X.7.2.2. intervento di minore rilevanza nei riguardi della
pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera b), dell’art.
94-bis, e pertanto:
- X.7.2.2.1. dichiara il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi
- X.7.2.3. intervento privo di rilevanza nei riguardi della
pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera c), dell’art.
94-bis, e pertanto:
- X.7.2.3.1. dichiara il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
- X.7.2.1. intervento rilevante nei riguardi della pubblica
incolumità di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 94-bis, e
pertanto
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