Nuovi CAM rifiuti: entrata in vigore, obblighi per le PA e contenuti contrattuali
Il MASE aggiorna i criteri ambientali minimi per raccolta, trasporto e spazzamento urbano. Ecco cosa cambia con il nuovo DM 7 aprile 2025
Con il decreto ministeriale 7 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2025, n. 92, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha aggiornato i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili agli affidamenti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, lo spazzamento, la fornitura di attrezzature e contenitori, nonché per l’acquisto o noleggio di veicoli e macchinari adibiti a servizi ambientali.
Viene così abrogato il precedente DM del 23 giugno 2022, rafforzando il ruolo dei CAM come strumento operativo per gli appalti pubblici sostenibili, in linea con quanto previsto all’art. 57 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) e con l’art. 34 del d.Lgs. n. 152/2006, che promuove gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione (Green Public Procurement). I nuovi criteri entreranno in vigore il prossimo 7 giugno.
Ambito di applicazione: cosa coprono i nuovi CAM rifiuti
Il nuovo Codice Appalti, all’art. 57, comma 2, prevede che, per le categorie di forniture e servizi individuate con appositi decreti ministeriali, le stazioni appaltanti devono inserire i CAM nella documentazione di gara, a pena di illegittimità dell’affidamento.
Nello specifico, i criteri ambientali proposti mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
- prevenire la produzione di rifiuti: attraverso azioni di sensibilizzazione degli utenti e la promozione dello scambio e del riuso;
- massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata ponendo obiettivi sfidanti ma in linea con le disposizioni normative sull'economia circolare;
- diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato: attraverso l'acquisizione di contenitori e sacchetti in materiale riciclato e riciclabili e la promozione di filiere del riciclo;
- ridurre gli impatti del trasporto: attraverso la riduzione del peso dei rifiuti trasportati, ad esempio promuovendo il compostaggio di prossimità, ottimizzando i percorsi, promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.
Nel caso del DM del 7 aprile 2025, l’obbligo si applica a:
- servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- servizi di pulizia e spazzamento e igiene urbana;
- fornitura di contenitori e sacchetti;
- fornitura e noleggio di veicoli, macchine e attrezzature per la raccolta e lo spazzamento.
In particolare, l’Allegato 1 contiene i requisiti aggiornati per:
- contenitori (riciclabilità, percentuali minime di materiale riciclato);
- veicoli (emissioni, tecnologie a basso impatto ambientale);
- servizi (frequenza delle raccolte e modalità di spazzamento);
- gestione dei rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclo (centri di raccolta, riuso, preparazione al riutilizzo).
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