Nuovo Codice Appalti: il MIT interviene sugli affidamenti diretti
Il supporto giuridico risponde con un nuovo parere ad alcuni quesiti posti sulla disciplina prevista dal d.Lgs. n. 36/2023 per gli appalti sotto soglia
Clausole sociali
L’art.57 richiama “bandi, avvisi e inviti” (co.1): la disciplina ivi contenuta si applica anche all’affidamento diretto? L’art.102 fa riferimento “a bandi, avvisi e inviti” (co.1): le disposizioni ivi contenute si applicano anche all’affidamento diretto?
La risposta su questi quesiti è affermativa, sempre sulla base di quanto previsto dall’art. 11, co. 2, d.lgs. 36/2023.
Ad ogni modo, la stazione appaltante è tenuta a valutare l’applicabilità della portata normativa alla luce dell’art. 102, co. 2, d.lgs. 36/2023, e contemperare l’esigenza di tutela dei lavoratori con il valore dell’affidamento.
Sul punto richiama la Relazione Illustrativa al Codice, p. 154, secondo cui “per non aggravare il procedimento di gara, al comma 2 [dell’art. 102] si prevede che l’adempimento di tali obblighi sociali è ritenuto assicurato con l’impegno dell’operatore economico, impegno cui è correlata la verifica da parte delle stazioni appaltanti dell’attendibilità dell’impegno dichiarato, verifica che può essere svolta con qualsiasi mezzo adeguato, anche con le modalità dell’art. 124, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario”.
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