Offerta tecnica senza firma digitale: niente soccorso istruttorio
Solo la firma digitale assicura la paternità dell’offerta, l’assunzione di responsabilità in ordine al suo contenuto e l’impegno giuridicamente vincolante del concorrente
La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica tramite firma digitale comporta l’esclusione del concorrente senza possibilità di accedere al soccorso istruttorio.
Mancata sottoscrizione offerta tecnica: esclusione OE legittima
A chiarirlo è il TAR Lombardia, con la sentenza del 26 novembre 2024, n. 3359, con cui ha respinto il ricorso di un concorrente escluso da una procedura di gara per l’affidamento di un servizio per non avere sottoscritto digitalmente l’offerta tecnica. Secondo il ricorrente, l’unica indicazione in tal senso riguardava il c.d. “Documento d’offerta”, quale ultimo passaggio obbligato prima dell’invio alla Stazione Appaltante, fatto che accertava inequivocabilmente e definitivamente che tutti i documenti che componevano l’offerta fossero riconducibili al soggetto che aveva sottoscritto quest’ultimo.
Inoltre sarebbe anche stato violato l’art. 101 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto la SA non ha assegnato all’operatore alcun termine per l’attivazione del soccorso istruttorio e sanare la mancanza.
Obbligo di firma digitale sull'offerta tecnica
Tesi che non hanno convinto il TAR, che ha confermato la legittimità dell’esclusione.
Proprio sull’utilizzo della piattaforma Sintel, utilizzata anche per la gara in questione, la giurisprudenza ha chiarito che:
- l’offerta economica (STEP3) dev’essere accompagnata dalla firma digitale a pena di esclusione, non essendo sufficiente la firma del Documento d’offerta di cui allo STEP4, per espressa previsione del disciplinare, confermata anche nella versione oggetto del presente ricorso;
- solo la firma digitale (come in passato la firma cartacea), assicura la paternità dell’offerta, l’assunzione di responsabilità in ordine al suo contenuto e l’impegno giuridicamente vincolante del concorrente. La firma rappresenta, cioè, un elemento costitutivo dell’offerta che, nel caso in esame, era contenuta nel modello previsto dallo step 3.
Questo obbligo deve però ritenersi sussistente in virtù delle norme del Codice dell’amministrazione digitale che integrano ex lege la disciplina di gara in quanto, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 36/2003, (Principi e diritti digitali), 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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