Offerta tecnica senza firma digitale: niente soccorso istruttorio
Solo la firma digitale assicura la paternità dell’offerta, l’assunzione di responsabilità in ordine al suo contenuto e l’impegno giuridicamente vincolante del concorrente
Soccorso istruttorio: quali documenti sono sanabili e quali no
Infine, per quanto riguarda il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice, il comma 1, lett. b, la norma stabilisce che:
- non può formare oggetto del c.d. soccorso sanante la documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
- il limite della irrecuperabilità di documentazione non relativa all’offerta tecnica e all’offerta economica di incerta imputazione soggettiva al concorrente, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili.
La norma non contiene quindi una regola speciale per il vizio di difetto di sottoscrizione ma semplicemente un limite al soccorso istruttorio c.d. sanante nei confronti di documentazione incompleta od omessa estranea all’offerta.
Ne consegue che laddove l’incertezza soggettiva di un documento già depositato sia relativa, cioè sussistano indici a favore della riconducibilità della dichiarazione ad un determinato offerente, è sanabile – tra l’altro - anche la mancata sottoscrizione a condizione che l’atto non sia parte dell’offerta. La norma probabilmente risponde all’esigenza di garantire per l’offerta non solo la certezza della provenienza dal presentatore ma anche più specificamente l’imputabilità soggettiva dell’offerta al legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Conclude quindi il giudice che non è possibile quindi aderire alla tesi secondo la quale nelle gare telematiche l’acquisizione dei documenti alla piattaforma permette in ogni caso la sanatoria del difetto di sottoscrizione, motivo per cui il ricorso è stato respinto.
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