Omissione CAM nella legge di gara: entro quando si può fare ricorso?

Le clausole di gara manifestano la loro lesività già quando vengono pubblicate e non serve partecipare alla procedura per contestarle, se si ritiene che impediscano la presentazione di un’offerta competitiva

di Redazione tecnica - 24/04/2025

La sentenza di Palazzo Spada

A sostegno della decisione, il Consiglio di Stato ha rilevato anche l’infondatezza nel merito delle doglianze: l’offerta dell’aggiudicataria dimostrava il pieno rispetto dei CAM previsti dalla normativa, anche in assenza di dettagli espliciti nella documentazione di gara.

La legge di gara, letta alla luce del principio di fiducia e del principio del risultato (artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023), deve essere interpretata secondo buona fede, e non è sufficiente una violazione meramente formale se non accompagnata da una concreta lesione della par condicio o dell’affidamento dei concorrenti.

Questo perché le omissioni formali nella lex specialis, se non contestate nei termini e prive di effetti sostanziali lesivi, non possono legittimare l’annullamento dell’intera procedura.

Il ricorso è stato dunque accolto, dichiarando il ricorso di primo grado per violazione dei termini di impugnazione e inammissibile per carenza di interesse concreto. L’applicazione dei CAM, per quanto necessaria e vincolante, non può essere strumentalizzata da chi ha partecipato regolarmente alla gara, presentando un’offerta conforme, lamentando vizi generici solo a seguito dell’esito sfavorevole.

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