Onerosità permesso di costruire: le differenze tra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
Il Consiglio di Stato chiarisce i presupposti e le differenze esistenti tra le componenti del contributo per il rilascio del permesso di costruire
La sentenza del Consiglio di Stato
Nel nuovo intervento del Consiglio di Stato viene affrontato l’appello presentato da un Comune per la riforma di una sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato da un privato per l’accertamento della spettanza o meno del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) preteso dal Comune stesso.
Il caso può essere così riassunto:
- il ricorrente in primo grado è proprietario di un immobile, originariamente costituito da un’unità abitativa, un locale commerciale (sub 7) ed un locale deposito di pertinenza (sub 6);
- viene presentata una SCIA per la ristrutturazione degli edifici sub 6 e sub 7;
- nel corso dei lavori, viene emessa una ordinanza del Sindaco del Comune che ordina alla proprietaria “un urgente intervento di messa in sicurezza (…) riducendo l’edificio a condizioni di stabilità e sicurezza temporanei sufficienti ad assicurare la tutela pubblica e privata incolumità…”;
- successivamente il proprietario domanda il rilascio del permesso di costruire per realizzare la demolizione dell’immobile sub 6 e ricostruzione e ampliamento con diversa sagoma e del fabbricato demolito causa urgente messa in sicurezza, sub 7, come da ordinanza sindacale composto da piano cantinato, terra, primo e secondo;
- infine, il Comune emana l’atto con il quale chiede il pagamento del contributo di costruzione pari ad euro 22.729,34 per costo di costruzione ed euro 23.278,92 per oneri di urbanizzazione.
In primo grado i giudici ritengono che:
- l’attività edilizia riguardante il sub 7 non implica la realizzazione di nuove superfici o volumetrie, non determina, pertanto, l’aumento del carico urbanistico e, dunque, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione (capo impugnato dal Comune);
- quanto all’intervento relativo al sub 6, esso è stato contraddistinto dall’aumento di volumetria in fase di ricostruzione e a tale ampliamento è riconducibile un aumento del carico urbanistico (capo non impugnato dal Comune);
- il contributo dovrà essere commisurato all’ampliamento del cespite contraddistinto dal sub 6 e non all’intero edificio, escludendo dunque ogni voce del contributo di costruzione per il sub 7.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 luglio 2024, n. 6587IL NOTIZIOMETRO