Onerosità permesso di costruire: le differenze tra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
Il Consiglio di Stato chiarisce i presupposti e le differenze esistenti tra le componenti del contributo per il rilascio del permesso di costruire
La riforma della sentenza di primo grado
Ciò premesso, il Consiglio di Stato rileva l’errore commesso dal TAR che avrebbe commisurato entrambe le voci cui si compone il contributo di costruzione all’effettivo aumento del carico urbanistico.
Muovendo da questi principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza di primo grado vada riformata nelle sue motivazioni, in quanto, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, risulta rilevante la circostanza che l’intervento edilizio finale, da considerarsi “unitario”, abbia determinato un aumento del carico urbanistico.
Circostanza che emerge ex actis dal permesso di costruire rilasciato all’appellata, da cui si trae:
- sia che il nuovo edificio presenterà una maggiore volumetria, risultando così parzialmente diverso in parte qua rispetto agli edifici preesistenti, il che è indice di una “mutata realtà strumentale”;
- sia che l’edificio realizzato presenta differenti destinazioni d’uso rispetto a quello degli edifici preesistenti dalla cui “fusione” deriva, il che comporta una differente “fruibilità urbanistica”.
Ciascuno di questi due elementi costituisce un indice idoneo a giustificare la pretesa comunale, in quanto idonei a dimostrare “l'esigenza di utilizzare più intensamente le opere di urbanizzazione esistenti”.
La circostanza che il beneficio venga ottenuto sfruttando il solo edificio prima individuato come “sub 6”, non toglie, ai fini della pretesa delle somme da parte del Comune, che, in ragione dell’edificazione autorizzata attraverso il permesso di costruire, si avrà una situazione di fatto differente rispetto a quella preesistente, che comporterà un maggior carico urbanistico.
La “naturale onerosità” del permesso di costruire, unitamente a tali elementi di prova comportano, pertanto, l’accoglimento dell’appello, dovendosi ritenere dovute le somme pretese dal Comune, la cui quantificazione non risulta contestata nel presente giudizio.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 luglio 2024, n. 6587IL NOTIZIOMETRO