Opere incompiute e decadenza titolo edilizio: cosa fare?
La disciplina applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio
Cosa fare delle opere edilizie realizzate sulla base di un titolo edilizio decaduto e che non possono essere oggetto di un intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio?
Opere incompiute e decadenza titolo edilizio: interviene l’Adunanza Plenaria
È la domanda, davvero molto interessante, a cui ha risposto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14 del 30 luglio 2024 che ci consente di approfondire un tema che è stato recentemente innovato a seguito della Legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), che ha modificato e integrato il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Fatta questa dovuta premessa, il caso riguarda delle opere realizzate a seguito di un permesso di costruire decaduto che può essere così riassunto:
- nel 2010 il Comune rilascia il permesso di costruire per la realizzazione di una autorimessa interrata;
- i lavori cominciano, ma vengono poco dopo sospesi in seguito alle indagini penali seguite dalla sentenza penale ormai irrevocabile;
- con il provvedimento del 2016, il Comune non ha annullato l’originario permesso di costruire, ma ne ha dichiarato la decadenza per mancata ultimazione dei lavori, rilevando inoltre come la sentenza penale abbia accertato che le opere erano state assentite in contrasto con la normativa urbanistica e quella paesaggistica;
- le parti interessate presentano due diversi progetti, che sono stati seguiti da dinieghi;
- con provvedimento del 2018, il Comune ordina ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia (TUE) “il ripristino dello stato dei luoghi per come risultante in via antecedente all’esecuzione delle opere parzialmente eseguite in forza del permesso di costruire”;
- a tale atto segue l’ordinanza di acquisizione dell’intera particella al patrimonio comunale.
A questo punto l’ordinanza viene impugnata sia dalla società che proprietario del bene.
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