Opere incompiute e decadenza titolo edilizio: cosa fare?
La disciplina applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio
La decisione del TAR
Il TAR risponde al ricorso respingendolo con le seguenti motivazioni:
- quando i lavori edilizi non sono stati ultimati, in linea di principio la decadenza del permesso di costruire riguarda per intero i suoi effetti, salvo il caso in cui sia consentito “ultimare” l’edificio;
- ammettere che a seguito della decadenza possano in ogni caso restare in loco le “opere incompiute” significherebbe riconoscere che il titolare del permesso di costruire avrebbe il “diritto di non completare l’opera” e di lasciarla incompiuta e funzionalmente non autonoma, con ingiustificato deturpamento del contesto circostante.
Nel caso di specie, secondo il TAR, le opere realizzate in esecuzione del permesso poi decaduto risultano sicuramente incompatibili con la disciplina giuridica dell’area (come ritenuto dal giudice penale, dalla Soprintendenza e dallo stesso Comune) e neppure conformi a quelle formalmente assentite. Per questo motivo, i giudici di primo grado hanno rigettato il ricorso e confermato la legittimità dell’ordinanza di ripristino dell’originario stato dei luoghi, mediante eliminazione delle opere realizzate che, in questo caso, consistevano con degli sbancamenti di terra, dei pali di fondazione trivellati completi anche del getto di conglomerato cementizio, dello sterro dell’impianto vegetale del fondo e di quant’altro posto in essere in via prodromica all’edificazione, rimasti ormai privi di finalizzazione.
Confermata anche la disposta acquisizione dell’intera particella.
Avverso questa sentenza viene proposto appello in cui si evidenzia:
- che l’originario permesso di costruire non è mai stato annullato in alcuna sede, ma è divenuto inefficace per decorrenza del termine di conclusione dei lavori, con conseguente liceità delle opere realizzate nel periodo di efficacia del permesso; pertanto il Comune non avrebbe potuto disporre il ripristino dell’area, senza prima annullare il titolo edilizio;
- le opere eseguite in virtù di un titolo edilizio efficace, ma poi decaduto, non sarebbero potute essere oggetto di ordine di demolizione ai sensi del citato art. 31, che sarebbe applicabile unicamente quando le opere eseguite siano state realizzate abusivamente;
- che le opere delle quali è stata ingiunta la demolizione erano state eseguite in base al permesso di costruire, poi dichiarato decaduto; la decadenza avrebbe efficacia ex nunc e, dunque, non consente di ritenere abusive le opere realizzate in esecuzione del permesso di costruire;
- che il citato art. 31 non potrebbe essere applicato al caso in questione, in cui è stata ingiunta la demolizione di opere realizzate durante l’efficacia del permesso di costruire che è stato, successivamente, dichiarato decaduto;
- che, nel caso di specie, le opere non potrebbero qualificarsi come “costruzione”, trattandosi di attività preparatoria a quella costruttiva.
A questo punto, la Seconda Sezione ha posto all’esame dell’Adunanza Plenaria (AP) del Consiglio di Stato il seguente quesito: “quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio”.
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