Opere incompiute e decadenza titolo edilizio: cosa fare?

La disciplina applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio

di Gianluca Oreto - 20/08/2024

Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

Per rispondere al quesito, l’Adunanza Plenaria opera un riepilogo della normativa di riferimento, cominciando dall’art. 15 del TUE a mente del quale:

  1. nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
  2. il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
  3. il termine per l’ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori;
  4. decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga che può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Come rilevano i giudici dell’AP, l’indicazione dei termini nel titolo abilitativo trova la sua ragione nella necessità di avere una certezza temporale riguardo le attività di trasformazione urbanistico edilizia del territorio, che per propria natura è frazionata nel tempo, al fine di impedire che l’eventuale modifica delle previsioni pianificatorie possa essere condizionata senza limiti temporali da antecedenti permessi di costruire.

Nel caso di decadenza, la normativa edilizia prevede che l’interessato possa richiedere un nuovo permesso di costruire per il completamento delle opere, sempreché quelle mancanti non possano realizzarsi ai sensi dell’art. 22 del TUE (“Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività”). In base al principio del tempus regit actum, il nuovo permesso di costruire presuppone la compatibilità delle opere da realizzare con la disciplina urbanistica vigente al momento del suo rilascio.

Da ricordare, inoltre, il comma 4 del citato art. 15, per il quale “Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”.

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