Opere precarie: quando serve comunque il titolo abilitativo?

La Cassazione chiarisce ancora una volta criteri requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria ai sensi del d.P.R. n. 380/2001

di Redazione tecnica - 11/04/2025

È sufficiente che un’opera sia smontabile o realizzata con materiali leggeri per escludere l’obbligo del permesso di costruire? O conta, piuttosto, la finalità e la durata d’uso dell’intervento?

Opere precarie: interviene la Corte di Cassazione

Quello della precarietà dell’opera è un concetto molto sfumato la cui qualificazione dipende da molti fattori inseriti all’interno del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) agli articoli 3 (Definizioni degli interventi edilizi) e 6 (Attività edilizia libera). Fattori da cui discende anche il relativo regime amministrativo.

L’argomento (molto delicato) è stato affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2 aprile 2025, n. 12661 che interviene nuovamente su un tema ricorrente nella pratica edilizia: la qualificazione delle opere precarie e l’applicabilità dell’attività edilizia libera che, come noto, non è mai completamente libera ma condizionata dal rispetto di vincoli settoriali e urbanistici.

Il caso riguarda la realizzazione di strutture lignee installate su suolo demaniale, apparentemente destinate ad uso stagionale, ma contestate in sede penale per assenza di titoli edilizi e paesaggistici. A nulla sono valse, nel ricorso, le argomentazioni difensive incentrate sull’irrisorietà urbanistica e sulla presunta natura temporanea degli interventi.

Vediamo perché.

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