Opere precarie: quando serve comunque il titolo abilitativo?
La Cassazione chiarisce ancora una volta criteri requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria ai sensi del d.P.R. n. 380/2001
Opere precarie: il criterio non è quello strutturale
Nel respingere le doglianze del ricorrente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in giurisprudenza: la natura precaria di un'opera edilizia va valutata secondo un criterio funzionale, e non strutturale.
In altri termini, non basta che l’opera non sia stabilmente infissa al suolo o realizzata con materiali leggeri: per essere considerata precaria e, dunque, esonerata dal permesso di costruire, deve essere destinata a soddisfare esigenze effettivamente temporanee e contingenti.
Come specificato dalla Cassazione, occorre prendere come punto di riferimento le seguenti disposizioni del Testo Unico Edilizia:
- l’art. 3, comma 1, lett. e.5), che qualifica come “nuova costruzione” anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”;
- l’art. 6, comma 1, lett. e-bis), che riconduce all’attività edilizia libera “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 2 aprile 2025, n. 12661IL NOTIZIOMETRO