Opere precarie: quando serve comunque il titolo abilitativo?
La Cassazione chiarisce ancora una volta criteri requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria ai sensi del d.P.R. n. 380/2001
Il paradosso della stagionalità
La Cassazione ha evidenziato un punto particolarmente interessante: l’alternanza stagionale dell’uso non giustifica automaticamente la qualificazione dell’intervento come temporaneo.
Se, infatti, lo smontaggio avviene sistematicamente al termine di ogni stagione balneare, ciò denota un utilizzo strutturalmente ricorrente e duraturo nel tempo, incompatibile con la natura precaria. È questa la contraddizione di fondo che emerge nel caso esaminato: il ricorrente afferma la provvisorietà dell’opera, ma la sua rimozione stagionale è diventata routine, rivelando un uso ordinario e ripetuto, non eccezionale né limitato.
Anche volendo inquadrare gli interventi nel regime dell’edilizia libera, la Corte ribadisce un concetto chiave: l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 è applicabile solo nel rispetto delle normative di settore, in particolare quelle paesaggistiche.
Nel caso in esame, l’assenza di un’autorizzazione paesaggistica valida, unita alla creazione di nuova superficie (ampliamento fino a 310 mq), esclude qualsiasi possibilità di sanatoria, tanto paesaggistica quanto urbanistica. L’eventuale parere favorevole della Commissione Paesaggio, come osservato dai giudici, è un atto endoprocedimentale che non equivale a un’autorizzazione.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 2 aprile 2025, n. 12661IL NOTIZIOMETRO