Opere precarie: quando serve comunque il titolo abilitativo?

La Cassazione chiarisce ancora una volta criteri requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria ai sensi del d.P.R. n. 380/2001

di Redazione tecnica - 11/04/2025

Edilizia libera e opera precaria: i requisiti

Il concetto di opera precaria viene chiarito dalla Cassazione distinguendo tra due criteri teorici:

  • strutturale: è precaria l’opera non stabilmente infissa al suolo;
  • funzionale (quello seguito dalla giurisprudenza): è precaria solo l’opera destinata a soddisfare esigenze temporanee e contingenti.

In sostanza, non rileva il tipo di materiali utilizzati o la facilità di smontaggio, ma la destinazione d’uso e la durata dell’intervento. Se l’opera è utilizzata in modo continuativo o periodico (es. stagionale), non può considerarsi precaria.

Sia la Cassazione che il Consiglio di Stato hanno più volte sottolineato che la precarietà richiede un uso effettivamente limitato nel tempo, escludendo opere che producono un’alterazione duratura del territorio o che soddisfano esigenze permanenti.

Nel caso in esame, la reiterazione di interventi abusivi nel tempo e l’assenza di una valida sanatoria paesaggistica hanno portato a escludere la natura precaria e l’applicabilità dell’edilizia libera. Lo stesso parere favorevole della Commissione Locale Paesaggistica non ha valore sanante senza un provvedimento autorizzativo formale.

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