Opere precarie: quando serve comunque il titolo abilitativo?
La Cassazione chiarisce ancora una volta criteri requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria ai sensi del d.P.R. n. 380/2001
Conclusioni
Il nuovo intervento degli ermellini offre un’utile occasione per ricordare alcuni punti fondamentali:
- l’opera precaria non si definisce per come è costruita, ma perché è costruita: deve rispondere a esigenze realmente temporanee e contingenti;
- il regime dell’edilizia libera non è un lasciapassare in presenza di vincoli paesaggistici o di incremento di superficie o volume;
- l’alternanza stagionale non basta: se l’opera viene rimossa e reinstallata ogni anno, questo indica un uso strutturalmente stabile;
- serve cautela nella valutazione preliminare: anche interventi apparentemente minori possono generare responsabilità penali se effettuati senza i dovuti titoli.
In fondo, occorre ricordare che alla base dell’edilizia libera vi è l’inciso contenuto al comma 1, art. 6, del TUE per il quale “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ….”.
Prescrizioni spesso dimenticate da chi pensa solo alle caratteristiche dell’opera e non al suo reale utilizzo.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 2 aprile 2025, n. 12661IL NOTIZIOMETRO