Ordine di demolizione e condono pendente: necessario provare che si tratti della stessa opera

Il provvedimento sanzionatorio è pienamente legittimo se non si riscontra una piena sovrapponibilità con il manufatto oggetto dell'istanza di sanatoria

di Redazione tecnica - 05/12/2024

Destinatari dell’ordine di demolizione

Inoltre il presupposto per l'adozione di un ordine di demolizione non è l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, ma l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia e non assistita da titoli legittimanti. Sicché il soggetto tenuto ad eseguire l'ordine viene individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta.

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), nonché dell’articolo 15, comma 1, della Legge Regionale del Lazio n. 15/2008, la legittimazione passiva in relazione all’ordine di demolizione deve essere riconosciuta in via autonoma in capo al proprietario e al responsabile dell’illecito edilizio, non potendo ritenersi che il non aver indirizzato il provvedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile dell’abuso osti all’adozione dell’ordine di demolizione a carico del proprietario non responsabile.

La sanzione demolitoria non assume una finalità punitiva, non presupponendo l’accertamento della responsabilità dell’illecito, ma soltanto l’esistenza di una situazione dei luoghi non legittimata dal previo rilascio di titoli edilizi abilitativi.

L’eventuale nuovo acquirente dell’immobile abusivo o subentrante nella relativa proprietà succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell’ingiunzione di demolizione, pur essendo l’abuso commesso prima della traslazione della proprietà, salva, la facoltà di rivalsa del privato sul dante causa; opinare diversamente consentirebbe di eludere in modo agevole la normativa edilizia, a danno del territorio.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, "ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non coincide con l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma è correlato all'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico-edilizia, e all'individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale" .

L'ordinanza di demolizione costituisce, infatti, una misura di carattere reale, volta a reprimere un illecito di natura permanente, e ciò legittima l'individuazione del proprietario tra i soggetti che simile illecito è onerato a rimuovere.

Il carattere reale e l'ambulatorietà del provvedimento demolitorio sono stati ribaditi, affermandosi che "la misura repressiva della demolizione mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, cioè l'avvenuta abusiva realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica e ha lo scopo di ripristinare l'ordine urbanistico violato, attraverso la demolizione dell'opera stessa. Da tale natura ripristinatoria consegue che la sanzione demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso e ciò in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale: segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con l'effetto che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso medesimo”.

In alcuna violazione di legge è, pertanto, incorsa l’Amministrazione nell’individuare quali destinatario dell’ordine di demolizione oggetto dell’odierna impugnazione il proprietario dell’immobile che, allo stato, è l’unico soggetto in grado di eseguire l’ordine rimuovendo gli abusi e rispristinando lo stato dei luoghi.

 

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