Ordine di demolizione e condono pendente: necessario provare che si tratti della stessa opera
Il provvedimento sanzionatorio è pienamente legittimo se non si riscontra una piena sovrapponibilità con il manufatto oggetto dell'istanza di sanatoria
Istanza di condono e ordine di demolizione: necessario dimostrare la coincidenza tra le opere
Concludono infine i giudici che, in riferimento alla presunta illegittimità dell'ordine di demolizione stante la pendenza di un’istanza di condono, non può predicarsi alcuna corrispondenza tra le istanze di condono presentate e l’abuso che forma oggetto del gravato ordine di demolizione, considerata la diversità delle opere – nuova costruzione con due piani fuori terra e uno entro terra oggetto della richiesta di condono, ampliamento mediante chiusura del terrazzo oggetto dell’ordine di demolizione – nonché la diversità della strada su cui insistono.
Mancando, quindi, la prova della riconducibilità dell’opera che forma oggetto del gravato ordine di demolizione alle opere oggetto di istanza di condono, ed emergendo invece indici inequivoci che depongono per la loro non sovrapponibilità, il TAR non ha considerato accettabile la censura articolata sulla base del presupposto della pendenza dell’istanza di condono.
In definitiva, il ricorso è stato respinto.
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