Ordine di demolizione: quando serve la comunicazione di avvio del procedimento
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana fa chiarezza sugli effetti della mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo ad un ordine di demolizione
La demolizione di manufatti edilizi e la gestione dei procedimenti sanzionatori continuano a rappresentare un terreno complesso, dove si intrecciano aspetti formali e sostanziali della normativa edilizia e urbanistica.
La natura dell’Ordine di demolizione e la comunicazione di avvio del procedimento
Nel corso degli anni, numerose sentenze della giustizia amministrativa sono intervenute sull’ordine di demolizione chiarendone la natura vincolata che non necessiterebbe di previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, considerando che la partecipazione del privato non potrebbe determinare alcun esito diverso. Secondo il Consiglio di Stato (es. sentenza 26 gennaio 2024, n. 825) “Al sussistere di opere abusive la pubblica amministrazione ha il dovere di adottare l'ordine di demolizione; per questo motivo, avendo tale provvedimento natura vincolata, non è neanche necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento”.
In questo contesto, molto interessante è il parere n. 317/2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che ha ribadito un nuovo principio fondamentale: l’obbligo di garantire il contraddittorio anche nei procedimenti vincolati, quando le circostanze lo richiedano, a tutela dei principi di correttezza e buona fede.
Documenti Allegati
Parere C.G.A. Regione Siciliana 23 dicembre 2024, n. 317IL NOTIZIOMETRO