Parere di compatibilità paesaggistica e falsa rappresentazione: l’annullamento d’ufficio
Il TAR Sicilia sui presupposti e le tempistiche per l’annullamento d’ufficio di un parere di compatibilità paesaggistica precedentemente emesso
L’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 è stato oggetto di parecchie pronunce della giustizia amministrativa che hanno provato a definire presupposti, tempistiche e deroghe alla regola dei 12 mesi prevista.
L’argomento è stato recentemente affrontato in una interessante relazione del Consigliere Maria Cappelano del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia dal titolo “L’affidamento in fattispecie tipiche: annullamento d’ufficio, SCIA, silenzio-assenso, revoca”.
Parere di compatibilità paesaggistica e annullamento d’ufficio: interviene il TAR
Sempre il TAR Sicilia ha fornito nuove indicazioni attraverso la sentenza 2 agosto 2024, n. 2378 che riguarda l’annullamento d’ufficio di un parere di compatibilità paesaggistica emesso dalla Soprintendenza.
Tralasciando il racconto del caso di specie che riguarda una complessa vicenda che dura da 30 anni, il TAR accoglie parzialmente il ricorso ritenendo illegittima (perché tardiva) la determina che ha provveduto all’annullamento d’ufficio di un parere di compatibilità paesaggistica oltre i 12 mesi previsti dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 di cui vale la pena ricordare i commi 1 e 2-bis:
comma 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
comma 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nel caso di specie, la determinazione di annullamento è stata adottata dalla Soprintendenza ben oltre il termine di 12 mesi. Per giustificare l’utilizzo dell’annullamento si sarebbe fatto ricorso proprio al comma 2-bis e alla “falsa rappresentazione dei fatti” che avrebbe indotto l’amministrazione nell’errore.
Ai sensi del citato comma 2-bis, infatti, i provvedimenti amministrativi possono essere annullati eccezionalmente oltre il termine di 12 mesi qualora siano stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti oppure di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 2 agosto 2024, n. 2378IL NOTIZIOMETRO