Parere di compatibilità paesaggistica e falsa rappresentazione: l’annullamento d’ufficio
Il TAR Sicilia sui presupposti e le tempistiche per l’annullamento d’ufficio di un parere di compatibilità paesaggistica precedentemente emesso
La falsa rappresentazione dei fatti
Nel caso oggetto del nuovo intervento del TAR, nel gravato provvedimento di annullamento in autotutela, non è stato contestato all’istante la produzione di false attestazioni finalizzate al conseguimento del provvedimento favorevole. Neppure è emersa dalla documentazione grafica versata a corredo della domanda di accertamento della conformità paesaggistica delle opere una falsa rappresentazione dei luoghi tale da indurre, di per sé sola, in errore l’Autorità amministrativa procedente.
Secondo i giudici di primo grado, invece, l’Amministrazione ha rilevato una semplice imperfezione della documentazione grafica, ritenuta inidonea a rappresentare lo stato “autorizzato” dell’immobile ed a identificare gli abusi da regolarizzare, alla quale si sarebbe potuto tuttavia ovviare agevolmente mediante la richiesta agli interessati di integrazioni e di chiarimenti, nell’esercizio diligente dei poteri istruttori da parte del responsabile del procedimento.
Nel caso di specie, continua il TAR, la Soprintendenza possedeva tutte le informazioni relative all’iter autorizzativo, tanto da essere riuscita a ricostruire puntualmente i fatti occorsi dopo aver esaminato gli atti presenti nel suo archivio.
Per le suddette ragioni il TAR ha ritenuto mancante la prova (incombente sull’Autorità amministrativa) che le inesattezze della domanda e le lacune dell’apparato grafico a corredo della stessa (quantunque realizzate in violazione ai doveri di buona fede e correttezza dei privati nei rapporti con la P.A.), fossero di per sé idonee a trarre in errore l’Amministrazione; aggiungendo che tali mancanze non escludevano affatto la concorrente colpa della Soprintendenza nello svolgimento dell’attività istruttoria di sua competenza.
Conseguentemente non essendo possibile ravvisare i presupposti in presenza dei quali il comma 2-bis, dell’art. 21-nonies citato consente di derogare al termine di dodici mesi previsto per l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio, il provvedimento, adottato oltre tale limine, è stato ritenuto illegittimo e pertanto annullato.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 2 agosto 2024, n. 2378IL NOTIZIOMETRO