Patente cantieri edili: chiarimenti dall’INL sulle sanzioni
In una nuova circolare, tutte le indicazioni sull'applicazione delle sanzioni amministrative e sulle ipotesi di revoca e sospensione della patente
A due mesi dall’entrata in vigore del Sistema di qualificazione a crediti, ovvero della patente a punti necessaria ad imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nuova importante Circolare del 9 dicembre 2024, n. 9326 sull’applicazione delle sanzioni.
Patente a crediti: la nuova Circolare INL sulle sanzioni
Ricorda l’INL che ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 - integralmente sostituito dall'art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024 - a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Secondo il comma 5, la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. MLPS n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100.
Il successivo comma 10 dispone che “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (…)” . Il punteggio inferiore a 15 crediti equivale al non possesso della patente.
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