Patente cantieri edili: chiarimenti dall’INL sulle sanzioni
In una nuova circolare, tutte le indicazioni sull'applicazione delle sanzioni amministrative e sulle ipotesi di revoca e sospensione della patente
Obbligo di possesso patente: le eccezioni
Una prima eccezione all’obbligo del possesso della patente è contenuta al comma 2, ultimo periodo, dell’art. 27, secondo il quale, “nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro”.
Sul punto, ricorda INL che il periodo transitorio dal 23 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, ha permesso di operare in cantiere in forza di una autocertificazione/autodichiarazione trasmessa a mezzo PEC.
Ulteriore eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti è il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all'art. 14 dello stesso d.Lgs. n. 81/2008.
Si tratta di un’ipotesi che si applica nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15.
In questi casi occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante.
L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori. L’eccezione contenuta al comma 10 non risulta evidentemente applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.
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