Patente cantieri edili: chiarimenti dall’INL sulle sanzioni
In una nuova circolare, tutte le indicazioni sull'applicazione delle sanzioni amministrative e sulle ipotesi di revoca e sospensione della patente
Sanzioni amministrative
Il comma 11 dell’art. 27 introduce inoltre uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
In particolare è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6mila euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Per INL il riferimento economico per calcolare l’esatto importo della sanzione, da considerarsi al netto dell’IVA va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. Potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
In fase di accertamento è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.
Laddove, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari a 6mila euro. Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del valore dei lavori oppure, se questo importo è inferiore o non noto, la soglia minima di 6mila euro, la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 e competente ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà l’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito.
In assenza di esplicita previsione normativa, INL conferma che l’accertamento dell’illecito e l’irrogazione della relativa sanzione sono di competenza di tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del d.Lgs. n. 81/2008.
Le indicazioni sui pagamenti
Infine, gli importi sanzionatori irrogati sono destinati “al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente” e andranno versati sul codice IBAN dell’Agenzia indicato nella Circolare di PagoPA sui verbali unici. Resta tuttavia ferma la necessità di dare adeguata informazione ai trasgressori in ordine alla corretta compilazione della causale di versamento.
Sul punto, INL segnala che sul sistema informativo Vico è sono stati inseriti i due nuovi illeciti:
- 8108/27/1 da utilizzare quando l’impresa o il lavoratore autonomo è privo della patente a crediti;
- 8108/27/2 da utilizzare quando l’impresa o il lavoratore autonomo è in possesso di una patente a crediti con un punteggio inferiore a 15 crediti.
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