Patente cantieri edili: chiarimenti dall’INL sulle sanzioni

In una nuova circolare, tutte le indicazioni sull'applicazione delle sanzioni amministrative e sulle ipotesi di revoca e sospensione della patente

di Redazione tecnica - 11/12/2024

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dallo stesso D.L. n. 19/2024, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto oppure, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA.

Spiega l’INL che è necessario distinguere diverse ipotesi

  • a) assenza della patente ab origine o attestazione SOA

Qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008. Per il pagamento di questa sanzione, su Vco è stato inserito il nuovo codice 8108/90/32;

  • b) affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti

Stessa sanzione è prevista nel caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;

  • c) sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti:
    • la sanzione non si applica qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.
    • nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6mila euro).

Sul punto, INL specifica che è fondamentale individuare il momento dell’affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.

Considerato anche che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, la sanzione di cui all’art. 157 si applica unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

Inoltre la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

 

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