Patente cantieri edili: cosa è cambiato?
L'allarme di CANDE: il sistema a crediti non è efficace, necessario investire di più sulla prevenzione tramite formazione e qualificazione professionale
Patente cantieri: come funziona
Ricordiamo che con l’aggiornamento dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 operato dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, dal 1° ottobre 2024 è appunto in vigore l'obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, di possedere la patente a crediti fatta esclusione per:
- soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
- imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
Requisiti
La patente è rilasciata a fronte del possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Punteggi
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti, secondo i criteri di premialità definiti all’art. 5 del DM n. 132/2024.
Il punteggio subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis allo stesso D.lgs. n. 81/2008.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare nei cantieri temporanei o mobili, fatta eccezione per il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 14 del TUSL stesso.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Verifica possesso della patente
Responsabilità anche per committenti o responsabili dei lavori: in mancanza di verifica del possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
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