Patente cantieri edili: da oggi scatta l'obbligo

In vigore l'obbligo per imprese e lavoratori autonomi di possesso della patente per operare nei cantieri edili. Ecco chi deve richiederla e come funziona

di Redazione tecnica - 01/10/2024

Patente cantieri edili: crediti iniziali, criteri di premialità e decurtazione

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti, secondo i criteri di premialità definita all’art. 5 del DM n. 132/2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, su cui si attendono maggiori informazioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Criteri di premialità

I criteri di premialità sono suddivisi in:

  1. in ragione della storicità dell'azienda, fino ad un massimo di dieci crediti;
  2. in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio nell’arco di ciascun biennio successivo al rilascio della patente, sino ad un massimo di 20 crediti;
  3. in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sino a trenta 30 crediti;
  4. in relazione ad attività, investimenti o formazione, fino a 10 crediti.

Decurtazione crediti

Ai sensi del comma 6 dell’art. 27, del D.lgs. n. 81/2008 il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis allo stesso D.lgs. n. 81/2008.

Ecco la tabella di riferimento:

 

FATTISPECIE

DECURTAZIONE DI CREDITI

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

5

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

3

3

Omessi formazione e addestramento:

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

3

5

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

3

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:

2

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto:

3

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

2

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

13

Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento:

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:

3

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:

1

21

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

1

22

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

2

23

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

3

24

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

1

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:

5

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:

8

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:

15

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

20

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

10

Qualora nell'ambito dello stesso accertamento ispettivo vengano contestate più violazioni i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Ai fini della decurtazione, si considerano provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Questi provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'INL ai fini della decurtazione dei crediti.

I provvedimenti sanzionatori devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

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