Patente cantieri edili: da oggi scatta l'obbligo

In vigore l'obbligo per imprese e lavoratori autonomi di possesso della patente per operare nei cantieri edili. Ecco chi deve richiederla e come funziona

di Redazione tecnica - 01/10/2024

Sospensione patente e controlli 

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare nei cantieri temporanei o mobili, fatta eccezione per il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 14 del TUSL stesso.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:

  • dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
  • della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024all’art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori.

Le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione dell’applicazione da parte dell'INL.

Sospensione patente per morte o inabilità permanente dei lavoratori

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.

L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione tiene conto, secondo quanto previsto dall’art. 2700, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti (datore di lavoro, delegato o dirigente) almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori o all’articolo 321 del c.p.c.

Così come disposto all’art. 14, comma 14, del TUSL, è possibile presentare ricorso all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente avverso i provvedimenti di sospensione adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che dovrà pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Verifica possesso della patente

Infine, ai sensi dell’art. 157 del TUSL, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

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