Patente cantieri edili: ecco il modulo per l'autocertificazione

Il modello è allegato alla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornisce i primi chiarimenti sul sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi tramite crediti

di Redazione tecnica - 25/09/2024

Patente: revoca e sospensione

Revoca della patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’INL, previo confronto con l’impresa sui mancati adempimenti rispetto agli obblighi dichiarativi.

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

Il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

Presupposti e attività di indagine

I presupposti per l’adozione del provvedimento, sono dati dal verificarsi di infortuni:

  • “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;
  • da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.

L’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro tant’è che, secondo il D.M.. Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente.

Specifica l’INL che, pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso all'Autorità Giudiziaria, l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

A tal fine, in linea generale, va ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Secondo INL la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.

Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.

Sospensione in caso di evento infortunistico mortale

La sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, “è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata”. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio.

Sospensione in caso di inabilità permanente

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell’Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

L’INL dovrà necessariamente attendere l’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione.

Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di discrezionalità. In particolare, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008.

Durata della sospensione

La sospensione della patente può durare sino a dodici mesi. La durata della sospensione della patente è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Pertanto per determinare la durata occorrerà tenere conto sia delle conseguenze dell’evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive. Sul punto si evidenzia la necessità di acquisire dall’INAIL eventuali informazioni legate a precedenti eventi infortunistici.

Ricorso contro il provvedimento di sospensione e verifica del rispristino delle condizioni di sicurezza

Contro il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell’art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Va proposto entro trenta giorni e altrettanti ha la Direzione interregionale per esprimersi. L’eventuale silenzio determina l’inefficacia della sospensione.

Terminata l’efficacia del provvedimento, l’INL provvede a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione in modo che possa riprendere o meno i lavori.

 

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