Patente cantieri edili: ecco il modulo per l'autocertificazione
Il modello è allegato alla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornisce i primi chiarimenti sul sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi tramite crediti
Attribuzione dei crediti ulteriori
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.
Come segnala la Circolare, la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo quando sarà implementata la piattaforma informatica, e verranno attribuiti con eventuale efficacia retroattiva.
L'art. 5 stabilisce anzitutto che:
- in ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008;
- a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all’Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981;
- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a 30 crediti, secondo la tabella allegata alla Circolare;
- in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nell'apposita tabella, possono essere attribuiti fino a 10 crediti.
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