Patente cantieri edili: ecco il modulo per l'autocertificazione
Il modello è allegato alla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornisce i primi chiarimenti sul sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi tramite crediti
Patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti
Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti si applicherano:
- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6mila euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008;
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. L’adozione della sanzione va comunicata ad ANAC e al MIT.
Inoltre il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
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