Patente cantieri edili: pubblicate le nuove FAQ dell'INL
Nuovi chiarimenti dall'Ispettorato del Lavoro sulla presentazione delle istanze, sull'invio dell'autocertificazione e sugli ambiti soggettivi di applicazione
Possesso patente: ambiti soggettivi
10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui
all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in
parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo
in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove
le imprese indicate in domanda si trovino ad operare
all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato
Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove
le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di
contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto
o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente
a crediti.
11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
13) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si
riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999
disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi
portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione
e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della
legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i
cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27
del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano
effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato
X dello stesso
d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano
devono essere dotate di patente a crediti.
14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede
l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti
elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria
civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri
di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione
ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano
in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia,
laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di
ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs.
81/2008, le
imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate
di patente a crediti.
15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”.
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III.
Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
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