Patente cantieri: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento. Ecco tutte le novità
Approda in Gazzetta il Regolamento del Ministero del Lavoro che individua le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti nei cantieri
Attribuzione dei crediti
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi nel seguente modo:
- in ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al nuovo decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al
nuovo decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti
ulteriori, di cui:
- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in
tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
- possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme (art. 30, TUSL) asseverato da un organismo paritetico e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1;
- investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell’Inail;
- adozione del documento di valutazione dei rischi (DVR), anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
- almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;
- fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei
seguenti casi:
- dimensione dell’organico aziendale;
- possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano (Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022);
- possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
- applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici con esito positivo;
- formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
- possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale (art. 109, D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti);
- certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in
tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
Documenti Allegati
Decreto Ministero del Lavoro 18 settembre 2024, n. 132INDICE
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