Il payback per i dispositivi medici supera il vaglio della consulta

La normativa, il contenzioso, le pronunce della Corte Costituzionale e le prospettive future sul payback per i dispositivi medici

di Alessandro Boso - 06/08/2024

Due recenti sentenze della Corte costituzionale si sono pronunciate sul meccanismo del “payback” per i dispositivi medici, dichiarandolo legittimo

La normativa sul “payback”

Il meccanismo c.d. “payback” per i dispositivi medici è previsto dall’articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dall’art. 18 del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis) convertito in L. 142/2022.

Le disposizioni di questo articolo stabiliscono un tetto alla spesa regionale per i dispositivi medici. Se una regione supera il tetto, dichiarato con decreto del Ministro della salute, le imprese che forniscono i dispositivi ai Servizi sanitari regionali sono tenute a contribuire parzialmente al ripiano dello sforamento, mediante la restituzione di parte dei corrispettivi ricevuti per le forniture.

In particolare, l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40% nell’anno 2015, al 45% nell’anno 2016 e al 50% a decorrere dall’anno 2017.

Per gli anni dal 2015 al 2018 la norma demanda alle regioni e alle province autonome la definizione, con proprio provvedimento, dell'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, sulla base delle Linee guida adottate con decreto del Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022.

Le Regioni, in attuazione dei provvedimenti ministeriali adottati sulla base dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, a partire dai mesi di novembre e dicembre 2022, hanno quindi iniziato a adottare i provvedimenti di determinazione delle quote di “payback” e delle somme dovute dalle singole aziende fornitrici dei dispositivi medici.

© Riproduzione riservata