Il payback per i dispositivi medici supera il vaglio della consulta
La normativa, il contenzioso, le pronunce della Corte Costituzionale e le prospettive future sul payback per i dispositivi medici
La sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024
Ebbene, la Corte Costituzione, con la sentenza n. 140 del 22 luglio 2024 ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità del “payback” sollevate dal Tar Lazio, affermando che “l’iniziativa economica privata incontra il limite dell’utilità sociale, il che la rende compatibile con la possibile previsione legale di un contributo di solidarietà”.
Nella sentenza si legge inoltre che “la finalità della disciplina censurata è quella di garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria. A tale finalità – peraltro strettamente funzionale anche alla tutela della salute – risponde la fissazione di un tetto di spesa nazionale e regionale per l’acquisto di dispositivi medici. In un contesto di forte complessità ed eterogeneità delle spese sanitarie, il tetto serve ad allocare risorse certe per l’acquisto dei dispositivi, affinché esse siano in equilibrio con altre voci di uscita finanziaria. (…) Considerate le plurime e rilevanti finalità perseguite dal legislatore, il meccanismo in esame, per come operante nel circoscritto periodo di cui al comma 9-bis, non risulta irragionevole né sproporzionato”.
Il meccanismo del “payback” viene quindi dichiarato legittimo e ragionevole in quanto pone a carico delle imprese un contributo solidaristico che trova giustificazione nell’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici “in presenza di una generale situazione economico-finanziaria altamente critica, che non consente ai bilanci dello Stato e delle regioni, finanziate con risorse della collettività, di far fronte in modo esaustivo alle spese richieste”.
La costituzionalità di tale meccanismo trova quindi, quale presupposto, una situazione eccezionale e straordinaria che giustifica un contributo di solidarietà.
Fa però riflettere il fatto che la sentenza, nonostante quanto sancito in termini di legittimità del “payback” ammetta, espressamente, che tale meccanismo “presenta criticità con riguardo, soprattutto, alla tutela delle aspettative delle imprese e alla certezza dei rapporti giuridici”.
Vengono quindi dichiarati come secondari e cedevoli i principi di certezza dei rapporti giuridici e tutela dell’affidamento dell’operatore economico; principi che, al contrario, insieme alla buona fede, dovrebbero essere fondamentali e inderogabili nei rapporti tra fornitore e Pubblica amministrazione, ai sensi del d.lgs. 36/2023 (Codice Appalti).
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