Il payback per i dispositivi medici supera il vaglio della consulta
La normativa, il contenzioso, le pronunce della Corte Costituzionale e le prospettive future sul payback per i dispositivi medici
La riduzione dell’onere del “payback” e la sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024
La legittimità e proporzionalità del meccanismo del “payback” viene affermata dalla Consulta anche a fronte della generalizzata riduzione di tale onere, dovuta ad altra pronuncia della stessa Corte costituzionale: la sentenza n. 139/2024, anch’essa del 22 luglio 2024.
Si deve premettere che l’art. 8 del d.l. n. 34 del 2023 ha istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l’anno 2023.
Tale fondo è esplicitamente raccordato al ripiano del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e viene assegnato, pro quota, a ciascuna regione e provincia autonoma che ha superato il tetto di spesa, in proporzione agli importi spettanti per quelle quattro annualità.
Il comma 3 del citato art. 8, poi, ha introdotto una misura a beneficio delle aziende fornitrici dei dispositivi medici che non abbiano instaurato controversie, o che intendano abbandonarle, avverso i provvedimenti regionali di recupero. Subordinatamente a quest’ultima condizione, le imprese sono dunque chiamate al pagamento di un importo più esiguo (solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata nei loro confronti).
Su tali previsioni ha appunto inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 139/204, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, istitutivo del sopra menzionato fondo di 1.085 milioni di euro «nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 ».
Grazie a tale sentenza viene quindi riconosciuta a tutte le imprese la riduzione dell’importo dovuto a titolo di “payback”, a prescindere dalla scelta di abbandonare il contenzioso in corso.
Tale riduzione viene definita dalla Corte costituzionale nella sentenza n.140/2024 come “una riduzione significativa, che rende l’onere a carico delle imprese, limitatamente al suddetto periodo, non sproporzionato”.
In altre parole, la legittimità e proporzionalità del “payback” deriverebbe, tra l’atro, dal fatto che l’onere risulta ridotto per tutte le aziende e non solo per quelle che abbiano rinunciato ai contenziosi.
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