Pergolato, pergola e pergotenda: una guida normativa e pratica
Di norma, queste tipologie di strutture rientrano in edilizia libera. Vediamo quali elementi le caratterizzano e quando invece è necessario un titolo edilizio
Attività edilizia: le norme di riferimento
Il Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), riferimento principale in Italia per l'attività edilizia, classifica gli interventi edilizi in diverse categorie, ciascuna richiedente specifici titoli abilitativi, basandosi sull’entità dei lavori, sulle modifiche apportate e sull’impatto sull’organismo edilizio preesistente.
Ricordiamo che le principali categorie di titoli edilizi sono:
- edilizia libera: interventi minori che non richiedono alcuna autorizzazione, come manutenzione ordinaria, arredi esterni non strutturali o opere temporanee di modesto impatto, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001;
- CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), richiesta per interventi di manutenzione straordinaria o modifiche che non alterano la volumetria o la sagoma dell’edificio, come previsto all'art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001;
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), disciplinata dall'art. 22 del Testo Unico Edilizia, si utilizza per opere di maggiore complessità, ma che non necessitano del permesso di costruire, come modifiche strutturali interne;
- permesso di costruire, che va richiesto per interventi che incidono sulla sagoma, sulla volumetria o che comportano una trasformazione urbanistica rilevante. Esso è disciplinato dall’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.
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