Pergolato, pergola e pergotenda: una guida normativa e pratica

Di norma, queste tipologie di strutture rientrano in edilizia libera. Vediamo quali elementi le caratterizzano e quando invece è necessario un titolo edilizio

di Redazione tecnica - 26/01/2025

Pergole, pergolanti e pergotende: quale titolo edilizio serve?

Nel caso di pergotende, pergolati e pergole, si tratta di interventi rientranti tra quelli elencati all’art. 6 “Attività edilizia libera” che, al comma 1, lettera b-ter) (modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) numero 1) della legge n. 105/2024, di conversione del d.l. n. 69/2024) include:

“le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.

Pergolati, pegole e pergotende rientrano in edilizia libera e sono anche inserite nel glossario di edilizia libera di cui al DM 2 marzo 2018. Per la loro installazione non è quindi necessario il permesso di costruire.

Conferma arriva anche dal Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito con modificazioni dalla L. 105/2024) , che ha ampliato l’elenco degli interventi considerati di edilizia libera, chiarendo da questo punto di vista le definizioni di pergola, pergotenda, pergolato.

Sebbene pergole, pergolati e pergotende si configurino come attività edilizia libera, occorre stare attenti alle caratteristiche delle strutture per comprendere se invece sia necessario un titolo edilizio. Ecco perché.

  • la pergola di norma rientra nell’edilizia libera, a patto che non abbia una copertura permanente o non modifichi l’estetica e la sagoma dell’edificio;
  • anche la pergotenda,rientra in edilizia libera in quanto struttura non incidente sul volume o sulla sagoma dell’edificio, il cui elemento principale è costituito dalla tenda e non dalla struttura;
  • pergolato: più complessa la situazione per il pergolato. Generalmente considerato opera di edilizia libera se di modeste dimensioni e con funzione decorativa o di supporto per piante rampicanti, tuttavia, se ha una copertura stabile o un impatto volumetrico significativo, potrebbe essere richiesta la SCIA o, addirittura, il permesso di costruire quando identificata come tettoia.

 

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