Pergotenda su immobili vincolati: serve il parere della Soprintendenza
In presenza di vincoli urbanistici, è necessario il parere della Soprintendenza, vincolante anche se espresso oltre il termine di 60 giorni
Pergotenda: edilizia libera, ma occhio ai vincoli
Il Decreto Salva Casa, approvato nel 2024, ha introdotto modifiche significative in materia di edilizia libera e semplificazioni procedurali, con particolare riferimento agli interventi su immobili vincolati.
In particolare, il D.L. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, ha ampliato l’elenco degli interventi realizzabili senza titolo edilizio, semplificando l’installazione di pergotende, pergolati, tende da sole, verande leggere e altre strutture temporanee.
Secondo la nuova lettera b-ter) dell'art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), «le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche».
La pergotenda rientra quindi fra le attività di edilizia libera, in presenza di queste caratteristiche:
- è costituita dalla stessa tenda, e non dalla struttura che la sorregge, qualificabile invece come mero accessorio di sostegno;
- non deve creare nuovi stabili volumi o superfici utili, deve essere facilmente amovibile e, a tale scopo, composta da elementi leggeri e non stabilmente infissi al suolo;
- dev’essere composta in materiale plastico o tessuto, e dev’essere totalmente retraibile al fine di non andare mai a creare dei nuovi ambienti chiusi che possano alterare la sagoma e il prospetto dell’edificio già esistente.
- ha finalità di mera protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
La principale innovazione riguarda:
- l’eliminazione di molte incertezze interpretative sulle strutture di copertura removibili, chiarendo che la pergotenda rientra stabilmente nell’edilizia libera se rispetta i criteri consolidati dalla giurisprudenza (struttura leggera, non chiusa, senza aumento di volumetria).
- l’esenzione dalla SCIA e dal permesso di costruire per tutti gli interventi che non comportano un’alterazione della sagoma e del volume dell’edificio principale.
Occhio però a vincoli paesaggistici, storici o ambientali: in questo caso resta necessario il parere preventivo della Soprintendenza per interventi che possano incidere visivamente sul contesto tutelato.
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