Pergotenda, veranda e VePA: interviene il Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada chiariscono le caratteristiche che deve possedere una pergotenda, struttura che non necessita di titolo edilizio ai sensi del d.P.R. n. 380/2001
Tra le più grandi difficoltà che riguardano la normativa edilizia (oltre alla normativa edilizia stessa) vi sono certamente il corretto inquadramento dell’intervento e dell’opera da realizzare. Dalla loro qualificazione discende, infatti, il relativo regime abilitativo previsto dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Quando, poi, si parla di strutture leggere o pertinenziali, il problema si complica ulteriormente perché entrano in gioco delle variabili che solo negli ultimi anni sono stati approfonditi dalla giustizia amministrativa. Questo nonostante il legislatore abbia provato a trovare soluzioni normative compatibili come ad esempio:
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222";
- le 42 definizioni standardizzate, identiche e immodificabili in ogni comune d'Italia.
Da pergotenda a veranda: la sentenza del Consiglio di Stato
Per comprendere al meglio la portata del problema, è sufficiente verificare il numero di interventi della giurisprudenza che riguardano tettoie, pergotende, pergolati, gazebo, verande,… tutte strutture leggere i cui confini sono spesso molto “sfumati” ed interpretabili. Ne è la prova la sentenza 23 luglio 2024, n. 6652 mediante la quale il Consiglio di Stato è intervenuto in merito da un ricorso presentato per la riforma di una decisione del TAR che a sua volta aveva confermato l’ordine di demolizione emesso dal Comune relativamente ad un manufatto che secondo il ricorrente era configurabile come “pergotenda”.
Sulle pergotende appare utile ricordare il recente aggiornamento previsto dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che, tra le tante modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ha inserito all’art. 6 (Attività edilizia libera) la nuova lettera b-ter) che “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia…” inserisce tra gli interventi che è possibile eseguire senza alcun titolo abilitativo:
“le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;”.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 23 luglio 2024, n. 6652IL NOTIZIOMETRO