Pergotenda, veranda e VePA: interviene il Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada chiariscono le caratteristiche che deve possedere una pergotenda, struttura che non necessita di titolo edilizio ai sensi del d.P.R. n. 380/2001
Da pergotenda a veranda: il caso di specie
Nel caso oggetto della sentenza, l’elemento di cui si discute è una struttura assentita come pergotenda che, oltre a presentare un lieve incremento dell’altezza, palesava, come da verbale di sopralluogo, le seguenti caratteristiche:
- copertura rigida costituita da elementi metallici all'occorrenza anche orientabili;
- chiusa da vetrate scorrevoli su tutti e quattro i lati;
- collegata al sottostante alloggio con scala interna all'uopo realizzata per accedervi direttamente sì da costituire un naturale ampliamento volumetrico dell'alloggio stesso con modifica della sagoma dell'edificio che viene ad avere un ulteriore piano abitabile fuori dai limiti urbanistico-edilizi del comparto.
Il Consiglio di Stato, seguendo un orientamento ormai pacifico, ha ricordato che “la qualificabilità dell’intervento in termini di pergotenda, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio”.
Nel caso di specie viene in considerazione il fatto che trattasi di una struttura con copertura costituita da materiale plastico sorretta da elementi verticali in legno di elevato spessore.
Anche secondo i giudici di Palazzo Spada, le caratteristiche dell’intervento esorbiterebbero da quelle che connotano la pergotenda quale intervento di ridotta incidenza sull’assetto dei luoghi, tanto che giurisprudenza più recente “ha, del resto, chiarito, pronunciandosi sulla qualificazione giuridica dei manufatti del tipo “pergotenda”, che quest'ultimo rientra nel campo dell'edilizia libera solo ove l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 23 luglio 2024, n. 6652IL NOTIZIOMETRO