Pergotenda, veranda e VePA: interviene il Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada chiariscono le caratteristiche che deve possedere una pergotenda, struttura che non necessita di titolo edilizio ai sensi del d.P.R. n. 380/2001
Pergotenda: le caratteristiche
Molto interessante è la disamina operata dal Consiglio di Stato relativamente al possibile carattere ostativo ai fini della configurabilità di una pergotenda costituita dalla semplice presenza di pannelli scorrevoli.
Relativamente alla pergotenda tamponata con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto, questa rientra nell’attività edilizia libera, non discostandosi per natura e funzione dalla pergotenda a cui è aggiunta, in quanto non presenta le caratteristiche per costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.
Tale interpretazione, è basata sulla disciplina dell’art. 6 del Testo Unico Edilizia (TUE), che tra le attività di edilizia libera considera gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (comma 1, lettera e)- quinquies), categoria nella quale, nelle indicazioni dell’allegato al citato D.M. 2 marzo 2018 (n. 50) sono incluse le pergotende, le cui caratteristiche sono riportate dalla giurisprudenza alla mancanza di elementi di fissità, stabilità e permanenza di chiusura degli spazi esterni finalizzata ad una migliore fruizione degli stessi.
Dunque, le pergotende sono qualificate interventi di edilizia libera qualora rimanga il preesistente utilizzo esterno dei luoghi di cui venga solo valorizzata la fruizione con un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità che renda più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.
La pergotenda, in tali casi, non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 23 luglio 2024, n. 6652IL NOTIZIOMETRO